Cass. Civ.; sez.III n. 18321/2003. Diretta legittimazione del terzo a far valere nei confronti del promettente la pretesa della stipulazione del contratto a suo favore

Il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile e che di detto autonomo diritto non può realizzare l'attuazione con la doverosa collaborazione del promittente, è direttamente legittimato a far valere nei confronti dello stesso promittente la pretesa della stipulazione del contratto di vendita per il quale l'opzione è stata concessa. Ciò in applicazione della regola generale secondo cui in caso di contratto a favore del terzo lo stesso acquista verso il promettente un personale diritto, dotato di autonomia e direttamente da lui azionabile, con la conseguenza che in caso di inadempimento della controparte, egli è protetto da analoga, autonoma azione, senza la necessità di chiedere l'ausilio dello stipulante, controparte del promittente.

Commento

La pronunzia pone semplicemente in evidenza l'autonomia del diritto che sorge in capo al terzo al quale sia stato attribuito il diritto di opzione in ordine ad una determinata stipulazione in forza dello schema di cui all'art.1411 cod.civ..

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