Cass. Civ.; sez. II n. 713/2004. Ipotesi di divieto di costituzione tra due immobili di servitù per destinazione del padre di famiglia

Chi è proprietario esclusivo di un fondo e, al tempo stesso, condomino di altro fondo non può costituire tra i due immobili una servitù per destinazione del padre di famiglia, facendo difetto, in tale situazione, il requisito dell'appartenenza dei due fondi a un unico proprietario.

Commento

La modalità costitutiva di cui all'art.1062 cod.civ. postula la sopravvenuta integrale altruità dei fondi che ex post possono essere qualificati rispettivamente come servente e come dominante. Il requisito non sussiste dunque nell'ipotesi in cui di uno dei fondi sia contitolare il proprietario dell'altro (sia esso servente, sia dominante).

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