Cass. Civ.; sez. II n. 16187/2003 . Obblighi inerenti alla trascrizione delle convenzioni matrimoniali.

Qualora il notaio rogante un atto di costituzione di alcuni beni immobili in fondo patrimoniale abbia omesso di chiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei costituenti e, pertanto, i beni stessi - stante l'inopponibilità, ai terzi, del vincolo - siano stati assoggettati ad esecuzione forzata, il danno ricollegabile a detta esecuzione consiste nella perdita della proprietà e nella conseguente impossibilità di destinare i redditi di tali immobili a soddisfare i bisogni della famiglia da parte dei coniugi proprietari degli immobili stessi e costituenti il fondo, mentre nessun danno subiscono gli altri componenti della famiglia che, pertanto, non sono legittimati a reclamare, nei confronti del notaio, alcun risarcimento.

Accertata la responsabilità professionale del notaio rogante l'atto di costituzione in fondo patrimoniale di alcuni beni immobili, per avere lo stesso omesso di chiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei costituenti, e chiesto dai clienti il risarcimento dei danni consistiti nella sottrazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia degli immobili costituiti in fondo patrimoniale, correttamente il giudice del merito esclude che la semplice iscrizione di ipoteca (nella specie: da parte di creditori dei detti coniugi, per debiti contratti anteriormente alla costituzione del fondo e cui lo stesso non era opponibile appunto a causa della mancata annotazione) possa costituire fonte di danni, atteso che la ridotta commerciabilità dei beni - a causa dell'iscritta ipoteca - non incide sul soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Commento

Il notaio è responsabile se omette di richiedere l'annotamento dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile, stante la natura dichiarativa esclusivamente di siffatto adempimento formale (e la mera natura notiziale della trascrizione eventuale del medesimo).
Peraltro il danno da risarcire attiene al non poter destinare i beni di cui al fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia: la relativa legittimazione attiva a far valere tale pregiudizio è in capo esclusivamente ai proprietari degli immobii che abbiano dato vita al fondo.

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