Cass. Civ.; sez. II n. 12898/2003. Necessità di un atto a titolo particolare ai fini dell'usucapione decennale della servitù apparente.

Anche l'usucapione decennale della servitù apparente presuppone la sussistenza di un atto a titolo particolare che sia astrattamente idoneo ad attuare il trasferimento del diritto che si assume usucapito e tale atto, per la servitù, deve consistere in un titolo con il quale il soggetto non proprietario del fondo servente e, comunque, non legittimato, abbia costituito una servitù in favore del suolo dominante il cui titolare ne vanti, poi, l'acquisto per usucapione. Tale non può essere il contratto di vendita del fondo dominante nel quale sia contenuta eventualmente una clausola che trasferisca la servitù a favore del fondo oggetto del trasferimento cui essa inerisce, quando allo stesso atto non abbiano partecipato, oltre al proprietario del fondo a cui vantaggio opererebbe la servitù, anche l'apparente proprietario del fondo servente nei cui confronti deve operare la trascrizione prevista dall'art. 1159 C.c.

Commento

Condivisibile pronunzia della S.C. in materia di usucapione abbreviata del diritto di servitù. Essa postula infatti un titolo astrattamente idoneo a determinarne la costituzione, ciò che non è la vendita del fondo dominante alla quale non abbia preso parte anche l'apparente titolare dl fondo servente. E' infatti evidente che il relativo eventuale acquisto a non domino richiede indispensabilmente tale elemento, costituito appunto dalla partecipazione di un soggetto qualificabile come dante causa, sia pure sprovvisto della titolarità del diritto di cui dispone.

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