Cass. Civ., Sez.III, n.8643/2003. Limiti dell' azione di arricchimento senza causa nei confronti di enti pubblici
L'azione di arricchimento senza causa è ammessa, nei confronti di enti pubblici, solo nei limiti in cui gli stessi abbiano riconosciuto, anche implicitamente, di avere ricavato una effettiva utilità dalla prestazioni altrui. Esattamente pertanto il giudice del merito ritiene sussistente un tale riconoscimento nella delibera con la quale il comune abbia riconosciuto un compenso per l'attività espletata, valorizzando la stessa non quale negozio ricognitivo del debito, ma quale atto di riconoscimento espresso dell'utilità dell'opera compiuta.