Cass. Civ., Sez.III, n.8643/2003. Limiti dell' azione di arricchimento senza causa nei confronti di enti pubblici

L'azione di arricchimento senza causa è ammessa, nei confronti di enti pubblici, solo nei limiti in cui gli stessi abbiano riconosciuto, anche implicitamente, di avere ricavato una effettiva utilità dalla prestazioni altrui. Esattamente pertanto il giudice del merito ritiene sussistente un tale riconoscimento nella delibera con la quale il comune abbia riconosciuto un compenso per l'attività espletata, valorizzando la stessa non quale negozio ricognitivo del debito, ma quale atto di riconoscimento espresso dell'utilità dell'opera compiuta.

Commento

La pronunzia si pone nell'alveo della precedente giurisprudenza (cfr., nel senso della sufficienza di elementi anche impliciti dai quali ritrarre il riconoscimento della utilitas, Cass. Civ. Sez. Unite, 1025/96; Cass. Civ. Sez. I, 6332/96). L'elemento di spicco è piuttosto rappresentato dalla esplicita valorizzazione della deliberazione dell'ente pubblico (con la quale era stato addirittura riconosciuto un compenso per l'opera svolta) non già quale atto direttamente ricognitivo di un debito (ciò che avrebbe posto più problemi di quanti ne risolvesse), bensì quale mero presupposto fattuale per ritenere sussistente quel "riconoscimento" dell'utilità della condotta che costituisce elemento della fattispecie dell'ingiustificato arricchimento, fonte di obbligazione.

Aggiungi un commento