Cass. Civ., sez.III, n.10014/ 2003.L'ipoteca iscritta dal terzo avente causa dall'erede prevale sul diritto del coniuge superstite titolare dei diritti ex art. 540 cod.civ. sulla casa familiare.

Rispetto a un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato perciò il diritto di abitazione sulla base dell'art.540,comma 2, del Cc, l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall' art. 534 del Cc. Non è invece applicabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perchè la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 del Cc., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi di causa da questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando e perciò non si verifica nè in rapporto all'acquisto dell'erede dall'ereditando, nè in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro configgenti.

Commento

Notevole il principio sottolineato dalla S.C. in tema di criterio risolutore dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo titolare. Non è da comprendere nella detta categoria il conflitto tra il titolare del legato ex lege di cui all'art.540 cod.civ. (che può essere qualificato come avente causa a titolo particolare dal defunto) e creditore ipotecariamente garantito, avente causa dall'erede. Detto creditore è protetto dal modo di disporre dell'art.534 cod.civ.: ne segue che, sussistendone la buona fede, egli fa salvo il proprio diritto acquisito in esito a convenzione a titolo oneroso stipulata con l'erede (apparente, nella fattispecie, in relazione alla pienezza della proprietà, in effetti gravata dal diritto di abitazione). Semmai il problema avrebbe potuto focalizzarsi sull'onerosità del titolo della convenzione, stante la peculiare natura dell'atto di concessione della garanzia reale.

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