Cass. Civ., sez.II, n. 8830/2003. Sulla natura giuridica del diritto di ciascun condomino a godere del bene comune.

Negli edifici divisi per piani il godimento delle cose, degli impianti e dei servizi comuni, a vantaggio dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva, può attuarsi anche mediante l'imposizione su queste parti di veri e propri pesi a beneficio delle unità immobiliari; di pesi che, astrattamente considerati, darebbero luogo al sorgere di una relazione tra le cose che presenti la connotazione della servitù. Ma fino a che i partecipanti utilizzano le parti comuni accessorie secondo la usuale destinazione specifica a vantaggio delle unità immobiliari non può certamente parlarsi di imposizione di servitù sulle cose comuni, posto che l'utilizzazione e il relativo potere si giustificano con il diritto di condominio.

Commento

La fruizione degli enti comuni, quand'anche si sostanzi nell'apposizione di pesi in favore delle singole proprietà individuali facenti capo ai condomini, conformemente alla destinazione di tali enti comuni, non concreta un diritto di servitù.

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