Cass. Civ., sez.II, n. 8119/2004. Il sottosuolo dell' edificio condominiale rientra nella proprietà comune.

Lo spazio sottostante al suolo, sul quale sorge un edificio condominiale, posto tra i muri maestri, i pilastri o altre opere che integrano le fondazioni e fino a questo livello, rientra nel concetto di sottosuolo. Quest'ultimo, anche se non viene menzionato in maniera esplicita dall'art. 1117 del Codice civile, deve essere considerato di proprietà comune, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini. Il sottosuolo, infatti, svolge la funzione di sostegno del fabbricato, indipendentemente dalla destinazione a servizi di interesse collettivo o dalla possibilità di questa utilizzazione. Ne consegue che lede il diritto di comproprietà l'opera di scavo, di quaranta centimetri in profondità del sottosuolo, eseguita da parte di un condomino, allo scopo di ingrandire il proprio locale al piano terra.

Commento

L'elencazione di cui all'art.1117 cod.civ. non è tassativa. Tenuto conto di ciò, si è deciso nel senso dell'appartenenza del sottosuolo di uno stabile nel novero degli enti comuni condominiali. A questa costruzione poteva tuttavia seguire la considerazione del modo di disporre dell'art.1102 cod.civ. circa la fruizione delle cose comuni, anche se difficilmente la condotta del condomino che si appropri di una porzione del sottosuolo potrebbe sottrarsi ad una censura secondo il modo di disporre del II comma della norma da ultimo evocata.

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