Cass. Civ., sez.II, n. 1015/2004. Estensione dei limiti che il regolamento condominiale può comportare per i diritti dei condomini in favore di alcuni di essi.

La previsione del regolamento di condominio che con­senta - in deroga ad altre clausole dello stesso regola­mento - a uno dei condomini di adibire le unità di sua proprietà individuale ad attività di ristorazione, rappre­senta qualcosa di più della semplice assenza di divieto, atteso che elimina, in radice, ogni possibile contestazio­ne sulla specifica utilizzazione, con riguardo, ad esem­pio, alla compatibilità di essa con il decoro dello stabile o all'ammissibilità di forme di uso più intenso di beni condominiali in funzione della destinazione anzidetta. La previsione de qua, peraltro, non può ritenersi diretta­mente produttiva di un obbligo, a carico dei condomini, di contenuto non definito ex ante, di sopportare qualsia­si limitazione, anche alla proprietà individuale, che si rendesse necessaria per la concreta attuazione della destinazione, in particolare deve escludersi che dalla clau­sola in questione derivi il diritto del condomino preferito di poter installare la canna fumaria a qualsiasi condizio­ne, con il solo rispetto dell'articolo 1065 del Cc, anche entrando nelle proprietà individuali, ovvero sottraendo all'uso comune la canna per l'eliminazione delle immon­dizie.

Commento

Il contenuto pratico della pronunzia in esame si sostanzia nel sancire l'improduttività, relativamente alla clausola che abbia esentato uno dei condomini dal rispetto delle speciali limitazioni previste dal regolamento condominiale, di qualsivoglia efficacia in riferimento alla consistenza del diritto di proprietà esclusiva spettante a ciascuno dei condomini relativamente agli enti di proprietà individuale.

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