Cass. Civ., sez.II, n.10455/2003. Necessità di un titolo giuridico valido a giustificare la compromissione di diritto altrui in condominio.

Deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che ha riconosciuto il diritto dell' attore
proprietario di un appartamento in un condominio - a mantenere il tratto di canna fumaria attraversante l' appartamento sovrastante il suo e l' illiceità del comportamento del proprietario di questo (che aveva eliminato il passaggio) con conseguente suo obbligo al ripristino, solo in forza del rilievo che l' attore è proprietario del camino, costituente pertinenza del suo appartamento, e trae da questo utilità. La proprietà, con conseguente uso e/o utilità di un bene (nella specie: camino, sito nell'appartamento di un condomino), infatti, non comporta automaticamente il diritto di poter installare e mantenere nell'altrui proprietà (cioè nell'appartamento di un altro condomino) strutture o manufatti (nella specie: tratto di canna fumaria) ancorché necessarie per il suddetto uso e/o utilità, in assenza di un titolo giuridica valido che legittimi la compromissione della proprietà altrui.
In una tale eventualità, in altri termini, invocandosi dall'attore, in pratica, un diritto di servitù a carico dell'appartamento del convenuto è onere dell'attore indicare e dimostrare il titolo giuridico costitutivo di tale diritto.

Commento

La pronunzia è idonea a sollevare notevoli problematiche degli edifici in condominio dove l'attraversamento della proprietà altrui da parte di canne fumarie e tubazioni di pertinenza di singole unità immobiliari appartenenti a vari soggetti è la regola. Si palesa così l'opportunità di sancire in sede di prima stipulazione dei singoli atti di cessione delle unità immobiliari facenti parte del complesso l'esistenza, come in fatto, di servitù reciproche rispettivamente a favore ed a carico di ciascun appartamento.

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