Cass. civ., sez.I, n.11467/2003. Criteri per la divisione di quanto oggetto della comunione legale fra i coniugi.

La divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto "ex nunc", per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 Cc, si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all' acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l' eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 Cc), superabile mediante prova del contrario .

Commento

Conformemente alle indicazioni del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 311/88 ) la comunione legale tra i coniugi è una comunione senza quote (nel senso che le quote non possono se non corrispondere alla metà esatta per ciascuno dei coniugi). Nè si può dire che, in conseguenza dell'annullamento del matrimonio (ovvero della dichiarazione di nullità dello stesso conseguente alla delibazione della pronunzia del Tribunale ecclesiastico), venuta meno anche la comunione legale dei beni, i diritti nella stessa incidenti possano essere considerati come diritti ricadenti in una comunione ordinaria, come tali assoggettabili alle regole proprie di quest'ultima (tra di esse quella intesa a dare eventualmente conto di un differente apporto di ciascun partecipe all'acquisto del bene comune: art.1101 cod.civ.). Comunque rimane applicabile il disposto dell'art.194 cod.civ., ai sensi del quale il riparto deve essere eseguito in via paritetica.

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