Cass. Civ., sez. V trib., n. 19732/2005. Tutela dei creditori sociali non soddisfatti e cancellazione di società dal Registro delle imprese.

Nella previsione normativa di cui all'art. 2456, comma 2°, c.c.(nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n 6/2003, applicabile nella specie "ratione temporis") - in forza della quale "dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi" - va ravvisata, in coerenza con il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangano debiti sociali, una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale all'obbligazione della società si aggiunge, "pro parte", quella dei singoli soci (oltre che dei liquidatori colpevoli): e ciò quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti, ai quali è data la facoltà di scelta fra l'agire contro la società, non ancora estinta, ovvero contro i soci,fermo restando che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo.

Commento

Come praticamente assicurare il risultato della reviviscenza della società nonostante l'esecuzione della formalità pubblicitaria consistente nella cancellazione dal Registro delle Imprese? Può essere ordinata d'ufficio una "reiscrizione"?

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