Cass. Civ., sez. V, n.23327/2004. Le mere correzioni o integrazioni di errori materiali in un atto pubblico.

Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle parti, dal notaio a un contratto di compravendita immobiliare, che siano tradotte nella correzione dell'errore materiale ovvero nella espressa indicazione dell'errore medesimo, che lungi dall'alterare la genuinità dell'atto, lo abbiano confermato nella finalità probatoria del negozio voluto e concluso dalle parti).

Commento

La pronunzia semprerebbe introdurre sostanzialmente una breccia notevole nel principio in base al quale l'atto pubblico non può essere in alcun modo alterato o modificato, dopo la sua chiusura, vale a dire in esito alla sottoscrizione del notaio (cfr. Cass.Civ. Sez.III 2138/2000). Si badi inoltre al fatto che le correzioni dell'atto pubblico, tutte, devono obbligatoriamente seguire la procedura stabilita dall'art. 53 l.n., con la grave conseguenza, nel caso di mancato rispetto del precetto, che "le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute" (art.53 ultimo comma l.n.).

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