Cass. Civ., sez. V, n.19188/2006. Responsabilità dell'ex socio di s.n.c. in relazione ai debiti sociali

Il socio di s.n.c., ancorchè abbia ceduto la sua quota, risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, anche quelle derivanti dalla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, sino alla data di cessione, dovendosi, tra l'altro, tener conto che le omesse fatturazioni e la mancata conservazione di bolle di accompagnamento, etc. sono riferibili al periodo in cui il ricorrente era socio. La sua responsabilità è diretta ancorchè solidale ed è irrilevante la mancata notifica al medesimo dell'avviso di rettifica, scaturendo la sua responsabilita' dall'art. 2291 c.c.

Commento

Nel senso che la responsabilità solidale ed illimitata del singolo soggetto che più non faccia parte della compagine sociale per i debiti sociali riguardi le pasività anche di natura tributaria maturate nel tempo in cui il soggetto rivestiva la qualità di socio, si veda anche Cass. 7000/2003.

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