Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza n. 10941/2007. Compravendita internazionale: determinazione del luogo di consegna.

Nel caso di compravendita internazionale di beni mobili fra una società belga ed una italiana, per determinare la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale si applica l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001 secondo cui occorre dare rilievo esclusivamente al luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna dei beni. Tale luogo si deve individuare ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 secondo cui, in mancanza di indicazioni specifiche, la consegna si intende fatta al primo trasportatore perché faccia pervenire i beni all'acquirente.

Commento

Il problema risolto dalla S.C. attiene all'individuazione del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Si tratta del luogo ove il pagamento deve essere eseguito o del luogo in deve intervenire la consegna dei beni? Le S.U. dirimono la questione in quest'ultimo senso, ciò che comporta l'applicazione del criterio di cui all'art.31 della Convenzione di Vienna del 1980, analogo a quello portato dall'art.1510 cod.civ. per la vendita da piazza a piazza.

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