Cass. Civ., Sez. Unite, n. 9660/2009. Azione revocatoria fallimentare, atto di disposizione effettuato da uno soltanto dei coniugi in comunione successivamente fallito. Litisconsorzio necessario dell'altro coniuge?

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 legge fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

Commento

(di Daniele Minussi) L'inutilità del litisconsorzio nasce dalla considerazione del proifilo effettuale della pronunzia, la quale non sortisce comunque alcuna efficacia restitutoria in favore della comunione legale.

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