Cass. Civ., sez. Unite, n. 9148/2008. Natura parziaria delle obbligazioni contratte nell'interesse del condominio.

In tema di condominio degli edifici, deve escludersi che le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio a cagione dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione, di rifacimento o di manutenzione dell'edificio abbiano carattere solidale. Esse, infatti, salvo che la legge disponga diversamente, sono obbligazioni connotate da parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Le obbligazioni dei condomini, pertanto, sono regolate da criteri simili a quelli usati per le obbligazioni ereditarie. Ne deriva che illegittimamente il creditore rivolge la richiesta di adempimento a uno solo dei condomini o a più condomini. La domanda di pagamento, sul punto, deve essere rivolta a tutti i condomini, in proporzione alla singola quota debitoria di spettanza. Per accertare la consistenza di tale quota, il creditore ha l'onere di controllare le tabelle millesimali del condominio.

Commento

La S.C. ha risolto la questione relativa alla natura solidale o parziaria dell'obbligazione afferente alle spese facenti capo al condominio decidendo per quest'ultima qualificazione. Il risultato pratico è quello di evitare la penalizzazione dei condomini solventi, i quali debbano farsi carico della situazione generale, essendo poi costretti ad agire pro quota nei confronti dei condomini insolventi. La natura parziaria dell'obbligazione viene dedotta dall'insussistenza di una specifica disposizione di legge che abbia a configurarla come solidale e dalla parallela divisibilità dell'obbligazione. In senso contrario cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2085/82.

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