Cass. Civ., Sez. Unite, n. 8426 del 9 aprile 2010. Ancora in tema di cancellazione della cancellazione della società dal registro delle imprese.

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 l. fall., R.D. n. 267/1942, si presume sino a prova contraria la continuazione delle attività societarie qualora sia iscritto nel registro delle imprese il decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro. Infatti il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; né è di ostacolo a tale conclusione l’estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell’art. 2495 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un'ulteriore pronunzia della S.C. sul tormentato tema della "cancellazione della cancellazione", vale a dire di quel provvedimento che, emanato dal Giudice del Registro, abbia sancito l'eliminazione della formalità con la quale in precedenza sia stato dato atto della cancellazione della società dal registro delle imprese. A parere delle S.U. l'adozione del decreto in esame determina l'insorgenza di una presunzione di continuazione dell'attività sociale nell'intervallo temporale compreso tra il medesimo e la precedente formalità intesa ad ottenere la cancellazione della società. Ciò, come evidente, risulta rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, possibile soltanto se non è decorso un anno dalla cancellazione della società dal predetto registro.
In definitiva, tenuto conto delle precedenti Cass. S.U. 4060/4061/4062 del 2010 non risulta ben chiaro se la cancellazione possieda effetti costitutivi ovvero dichiarativi, probabilmente valendo la prima risposta soltanto in tema di società di capitali.

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