Cass. Civ., sez. Unite, n. 581/2008. Caratteri della responsabilità del Ministero per il contagio da emotrasfusione.

Nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o di omicidio colposi. Il termine di prescrizione è quindi di norma quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso.La prescrizione dell'azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla tracciabilità del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, né da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita, dunque dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla tracciabilità (c.d. principio della vicinanza alla prova).

Il nesso di causalità è regolato, anche in materia civile, dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla "regolarità causale", in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile; tale applicazione va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative della responsabilità civile. In particolare, muta la regola probatoria : mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non".

Premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, il giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto e accertata - infine - l'esistenza di una patologia da virus HBV o HCV o HIV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento della lesione dell'integrità fisica dell'individuo.

Commento

Assai rilevanti le conseguenze dell'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione della Sanità in tema di malattie contratte a seguito di trasfusione eseguita con emoderivati infetti.
Da un lato viene affermato un obbligo di controllo la cui omissione conduce ad un giudizio in termini di negligenza, dall'altro l'indagine sul nesso causale (specialmente difficile nell'ipotesi in cui le conseguenze pregiudizievoli sono destinate a prodursi sul soggetto danneggiato a dispostanza anche di molto tempo rispetto all'evento che le ha determinate) viene orientata non soltanto in base al principio della regolarità causale, bensì anche, dal punto di vista probatorio, dal principio della "tracciabilità" della provenienza dell'emoderivato, ciò che incombe sulla struttura sanitaria.
Notevoli le conclusioni in tema di termine prescrizionale dell'azione risarcitoria, il cui dies a quo viene individuato addirittura nel tempo in cui il danneggiato abbia acquisito la consapevolezza che il proprio stato di malattia sia dipeso dall'intervenuta trasfusione.

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