Cass. Civ., Sez. Unite, n. 5518 del 9 marzo 2011, L'ICI sugli immobili di interesse storico artistico si calcola sulla rendita catastale

In materia di tassazione ai fini ICI degli immobili di interesse storico o artistico è applicabile esclusivamente la regola stabilita dall'art. 2, comma 5, D.L. n. 16/1993, convertito con L. n. 75/1993, come interpretato dall'art. 74, comma 6, L. n. 342/2000, anche qualora per tali immobili fossero effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica, quali indicati dalle lettere c), d) ed e) del comma l dell'art. 31, L. n. 457/1978.

Commento

(di Daniele Minussi)
La portata della pronunzia della S.C. si sostanzia in un computo più favorevole dell'imposta per il contribuente. Infatti la base imponibile va individuata in base all'art.2 comma V del d.l. 1993 n.16 (conv. con l. 1993 n.75) e non già in forza dell'ordinario criterio di cui all'art.5 comma II del d.lgs. 1992 n.504.
La differenza tra i due criteri è non irrilevante, dal momento che la prima delle norme riferite consente che la base imponibile sia computata applicando le tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle per le abitazioni della zona censuaria ove si trova il fabbricato.

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