Cass. Civ., Sez. Unite, n. 4062/2010. Efficacia della cancellazione della società dal registro delle imprese: natura costitutiva?

La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni gia' iscritte e di quelle future per le societa' di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parita' di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di societa', si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicita', che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia iuris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle societa' di persone.

Commento

(di Daniele Minussi) Le S.U. si sono pronunziate sul dibattuto tema degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. La Riforma del 2003 infatti ha mutato il quadro normativo. Il vecchio art. 2456 cod.civ. è stato sostituito dall'art. 2456 cod. civ. che sancisce l'efficacia costitutiva della pubblicità con la conseguenza che l'esecuzione della stessa avrebbe l'effetto di determinare in ogni caso l'estinzione dell'ente (quand'anche in capo allo stesso siano rimasti rapporti giuridici pendenti).
Ne sono scaturiti due distinti orientamenti, il primo dei quali, in presenza di rapporti pendenti, permarrebbe l'ente societario, la cui legittimazione processuale attiva e passiva permarrebbe.
Secondo l'opposto orientamento invece, una volta cancellata la società, essa verrebbe comunque meno (quand'anche sussistessero rapporti pendenti): il che determinerebbe comunque il venir meno di qualsivoglia legittimazione in capo ad un ente non più esistente.
In quest'ultimo senso hanno statuito le S.U., tra l'altro chiarendo che tale esito interpretativo riguarda anche le società di persone ed altresì è applicabile alle fattispecie pregresse (vale a dire antecedenti il giorno 1 gennaio 2004).

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