Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3168 del 9 febbraio 2011. Comodato a tempo indeterminato ed obbligo di restituzione del bene.

Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c. c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il comodato senza che sia stabilito un termine di durata, anche appellato "precario" legittima il comodante a richiedere la restituzione del bene immediatamente, a semplice richiesta. Va tuttavia rilevato come questa conclusione debba fare i conti con il problema dell'eventuale assegnazione della casa familiare (concessa in comodato da parte di terzi, quali ad esempio i genitori di uno dei coniugi) all'esito della separazione personale. Va infatti segnalato come in tale eventualità sia stato deciso che la restituzione possa essere domandata soltanto a seguito di un sopravvenuto ed imprevedibile bisogno del proprietario comodante (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 13603/04; Cass. Civ., Sez. III, 4917/11).

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