Cass. Civ., Sez. Unite, n. 27183/2007. Effetti della fusione per incorporazione sotto il vigore della disciplina ante riforma 2003. Efficacia estintiva.

La fusione della società mediante incorporazione determina (almeno fino all'entrata in vigore dell'art. 2504 bis c.c.) l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti ad essa relativi, in modo da creare nel processo una situazione corrispondente a quella della successione mortis causa, disciplinata nell'art. 110 c.p.c

Commento

Le Sezioni Unite della S.C. sanciscono l'orientamento, del tutto prevalente nel tempo antecedente la riforma del 2003,. secondo il quale la fusione per incorporazione avrebbe determinato l'estinzione dell'ente incorporato, nell'ambito di una vicenda assimilabile alla successione a titolo universale e come tale concezione sia risultata del tutto sovvertita successivamente alle modifiche normative introdotte dalla riforma stessa. Nel senso che il nuovo testo dell'art.2504 bis delinei una prosecuzione dei rapporti facenti capo alla società incorporata, nell'ambito di una vicenda evolutiva (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 2637/06).

Aggiungi un commento