Cass. Civ., sez. Unite, n. 26724/2007. Violazione dei doveri di informazione del contratto di investimento finanziario: conseguenze.

La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, qualora tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, qualora si tratti di violazioni riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei sopracitati doveri di comportamento può, però, determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma I, c.c..

Commento

La fattispecie si riferisce agli specifici doveri di informazione posti in capo a soggetti che svolgono determinata attività professionale, palesandosi assai simile ad ulteriori ipotesi: cfr. l'art.6 della legge 129/2004 in materia di affiliazione commerciale nonchè l'art.70 del d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) con riferimento alla consegna del prospetto informativo in fase di proposta di vendita di immobili in multiproprietà.
Le S.U. sanciscono la riconducibilità ai doveri di correttezza e buona fede di cui costituiscono specificazione gli obblighi di informazione della clientela di cui all'art.21 t.u.f. 58/1998, obblighi a carico del soggetto abilitato a prestare servizi di investimento finanziario. Ne segue la possibile generazione di una responsabilità di tipo precontrattuale ogniqualvolta la violazione di tali obblighi di informazione sia da collocarsi nel tempo che precede la conclusione del contratto, esclusa in ogni caso la nullità del contratto perfezionato.

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