Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26128 del 27 dicembre 2010. Opposizione a decreto ingiuntivo e proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento.

La domanda di ingiustificato arricchimento è domanda diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la proposizione della domanda di ingiustificato arricchimento, soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell'ingiunto-opponente contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e purché la relativa domanda sia proposta - a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio - nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'utilità pratica della pronunzia è notevole. Infatti il convenuto opposto (vale a dire l'attore sostanziale, tale spesso il creditore in base ad una fornitura di merce) ha in questo modo la possibilità di agire in via riconvenzionale in base ad un rimedio, quale quello in parola, che si pone come extrema ratio, come baluardo finale.
Vi sarebbe da riflettere su come questa posizione, addirittura assunta dalla S.C. a sezioni unite, possa orientare (l'invero non del tutto sopito) dibattito circa la natura sussidiaria dell'azione in parola. Sussidiarietà in astratto o in concreto?

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