Cass. Civ., Sez. Unite, n. 23825/2009. Introduzione delle menzioni urbanistiche nel corso del giudizio d'appello da parte del promissario acquirente ed emissione di pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ..

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, è necessaria, in riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1^ settembre 1967, una dichiarazione, predisposta nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante tale circostanza. Tale dichiarazione può avvenire per opera del promittente alienante ovvero anche del promissario acquirente e può essere prodotta per la prima volta nel giudizio d'appello, dovendo essere valutata dal giudice prima dell'emissione della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. La legittimità della sollevata eccezione, da parte del promissario acquirente, di inadempimento o di inesatto adempimento del contratto preliminare costituisce un'indagine riservata all'apprezzamento del giudice di merito, censurabile, di fronte al giudice della legittimità, solo in caso di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione oppure in ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.

Commento

(di Daniele Minussi) Le S.U. intervengono ancora sulla questione dell'integrazione delle menzioni urbanistiche il cui difetto in sede di perfezionamento di contratto preliminare immobiliare osta all'emissione della pronunzia ex art. 2932 cod.civ..
Tali dichiarazioni integrative sono possibili anche in sede di giudizio di appello e possono intervenire anche ad opera del promissario acquirente.

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