Cass. Civ., sez. Unite, n. 23735/2006. Cognizione del giudice ordinario per l'azione inibitoria in tema di costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica.

In tema di costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica, la domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. o dei suoi concessionari, tesa ad ottenere, previo accertamento del pericolo per la salute derivante dall'esposizione al campo elettromagnetico, data la breve distanza tra la linea elettrica e l'abitazione dell'istante, un'inibitoria, con la richiesta, in particolare, di emanazione da parte del giudice di un ordine di interramento della linea elettrica a ridosso della abitazione del privato, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la P.A. è priva di qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di affievolire o di pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale, garantito come fondamentale dall'art. 32 Cost., appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità. Tale principio vale anche nel nuovo quadro di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi di cui all'art. 7 L. n. 205/2000.

Commento

Il rango primario da riconoscere ex art.32 Cost. al diritto alla salute impone il riconoscimento al Giudice Ordinario della cognizione relativa alla domanda di emissione di provvedimenti inibitori (quali l'esecuzione interrata di una linea elettrica) volti a impedire condotte lesive da parte dell'Amministrazione.

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