Cass. Civ., Sez. Unite, n. 21661/2009. Individuazione della competenza territoriale e causa di risarcirmento del danno all'onore ed alla reputazione commesso via internet

Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per un'azione di risarcimento danni, il locus commissi delicti, quale luogo ove l'obbligazione risarcitoria sorge ex art. 20 c.p.c., è quello ove si produce il danno che è conseguenza del fatto lesivo ed in assenza del quale il fatto lesivo medesimo non può dar luogo ad una pretesa risarcitoria. In caso di diffamazione commessa tramite un mezzo di comunicazione di massa, locus commissi delicti deve essere considerato non lo studio televisivo nel quale si realizza il programma o lo stabilimento ove si stampa la pubblicazione o il server internet su cui viene "caricato" il sito contenente la notizia diffamatoria - luoghi che costituiscono unicamente il luogo ove si consuma l'illecita lesione del diritto alla reputazione - bensì il domicilio, quale sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato e quindi luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non dell'offesa alla reputazione.

Commento

(di Daniele Minussi) Quando vengono utilizzati strumenti di comunicazione di massa, quali essi siano (televisione, radio, web) risulta del tutto irrilevante stabilire ove abbia avuto luogo la condotta antigiuridica dell’agente (che, nell’ipotesi della diffusione via internet può svolgersi anche all’estero, a distanze remotissime). L’obbligazione al risarcimento del danno sorge infatti ove il danneggiato ha il proprio domicilio. In senso analogo cfr Cass. Civ. Sez. III, 6591/02,. Cass. Civ. Sez. III, 22586/04.

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