Cass. Civ., Sez. Unite, n. 2060 del 28 gennaio 2011. Retroattività delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina sono retroattive anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni prima della riforma si sia verificato sia l’acquisto sia la cessione del terreno. In altri termini, gli effetti dell'abbreviazione del periodo necessario per consolidare i benefici fiscali si estendono retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001, anche se sia intervenuta una causa di decadenza infradecennale, a condizione però che l'atto di imposizione, con il quale sia stata contestata la decadenza dai benefici non fosse ancora divenuto definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le SU risolvono il contrasto giurisprudenziale sorto sul mantenimento delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina connesse all'acquisizione di terreni agricoli pure nell'ipotesi in cui nel tempo antecedente un decennio dalla novellazione si fosse verificata una causa di decadenza. Il tutto a condizione che la fattispecie non debba considerarsi "esaurita", vale a dire consolidata per effetto della mancata presentazione di ricorso avverso il provvedimento impositivo dell'Agenzia delle Entrate. Ne segue la spettanza delle agevolazioni in riferimento a tutte le fattispecie in cui, presentato tempestivamente il ricorso avverso l'avviso di liquidazione , fosse stata invocata l'applicazione della nuova disciplina.

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