Cass. Civ., Sez. Unite, n. 19698 del 17 settembre 2010. L' art. 2504 bis c.c. non ha efficacia retroattiva

L'art. 2504 bis c.c., come riformulato dal d.lgs. n. 6/2003, avendo natura innovativa, non può considerarsi norma retroattiva, sicché non si applica alle fusioni compiute anteriormente alla sua entrata in vigore. La fusione per incorporazione di società, perfezionatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 2504 bis c.c., nella sua nuova versione codicistica, non determina, però, l'applicazione della disciplina dell'interruzione del processo di cui all'art. 299 c.p.c. e ss., stante la diversa formulazione letterale dell'art. 110 c.p.c. rispetto a quella dell'art. 299 c.p.c. e ss. Pertanto, la società incorporata a seguito della volontaria fusione non subisce alcun pregiudizio dalla continuazione di un processo di cui era perfettamente edotta e, parimenti, nessun nocumento soffre la società incorporante o risultante dalla fusione, la quale ben può intervenire nel processo e impugnare la decisione sfavorevole.

Commento

(di Daniele Minussi)
La riconosciuta natura novativa e non semplicemente interpretativa della nuova formulazione della norma in questione, all'esito della Riforma del diritto societario del 2003, non può non importare l'irretroattività della stessa.

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