Cass. Civ., sez. Unite, n. 19499/2008. Il creditore/imprenditore deve provare il danno effettivamente subito.

Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno (da svalutazione) di cui all'art.1224, comma II, c.c.(rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile, in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate. La misura di questo maggior danno va individuata nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma I, c.c.. È fatta salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata. Per converso, il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza, è tenuto a offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione.

Commento

La S.C. torna, questa volta a Sezioni Unite sull'infinito tormentone del risarcimento del maggior danno per intervenuta svalutazione monetaria di cui al II comma dell'art.1224 cod.civ.. Tramonta così definitivamente l'indirizzo relarivo alla creazione di categorie di creditori in relazione alle quali prevedere criteri presuntivi alla cui stregua ancorare uno speciale pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità del denaro oggetto dell'obbligazione pecuniaria rimasta inadempiuta.
La Cassazione elabora un principio valevole per tutti (quello cioè del maggior danno derivante dallo spread tra il rendimento dei titoli di stato a breve ed il tasso degli interessi legali), consentendo tuttavia alle parti di dar conto in concreto della differente incidenza dell'inadempimento, sia in senso maggiorativo, sia in senso decrementativo.

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