Cass. Civ., Sez. Unite, n. 15169 del 23 giugno 2010. Efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi estranei al giudizio.

Le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo; peraltro, nell’ambito delle scritture private, deve riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sorprendente pronunzia della S.C., tra l'altro emanata a Sezioni Unite.
Il nodo è costituito dall'efficacia probatoria della scrittura proveniente da un terzo e prodotta da una delle parti in giudizio.
La questione è stata in passato impostata sotto un duplice profilo, il primo dei quali sostanziale, il secondo processuale.
Dal punto di vista sostanziale la scrittura proveniente dal terzo non può che essere qualificata, rispetto alle parti, come un mero fatto giuridico, una res inter alios acta.
Processualmente parlando invece la produzione della stessa in giudizio ad opera di una delle parti per lo più pare soggetta alla libera valutazione del giudice. Ciò senza che possano esser invocate le norme di cui agli artt. 214 e 221 c.p.c..
Nessun onere di disconoscimento parrebbe in tal senso necessario.
Ecco che su questa scena irrompe la Cassazione, ricavando (da dove?) la possibilità di una duplice valutazione di queste scritture. Da un lato ve ne sarebbero alcune non connotate da specifica valenza probatoria, dall'altra di ulteriori, qualificate da un'incidenza processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere addirittura la querela di falso per contestarne la forza.
Ma quali sarebbero questi documenti?
Nella fattispecie si sarebbe trattato di un documento prodotto dal convenuto e proveniente da un procuratore dell'attore.
Ma non sarebbe stato più semplice concludere che, a cagione della non disconosciuta efficienza dell'imputazione rappresentativa, in effetti il documento doveva essere reputato come proveniente dalla parte stessa contro la quale era stato prodotto?

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