Cass. Civ., Sez. Unite, n. 14292 del 15 giugno 2010. Sulla forma della procura finalizzata a porre in essere una diffida ad adempiere. Forma per relationem anche per i meri atti non negoziali?

La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto.

Commento

(di Daniele Minussi) Le SSUU intervengono sul formalismo necessario per il perfezionamento della procura finalizzata a manifestare una diffida ad adempiere rivolta al contraente inadempiente. Detta procura, in forza dell'indispensabilità del formalismo per relationem manifestato dall'art. 1392 cod.civ., va rilasciata per iscritto, stante il tenore testuale dell'art. 1454 cod.civ.
Da osservare come Cass. 9085/90 avesse deciso in maniera non esattamente consonante, avendo stabilito che la procura pre la diffida ad adempiere dovesse essere rilasciata in forma scritta soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, vale a dire ogniqualvolta il contratto da risolversi fosse stato da perfezionare per iscritto ad substantiam (o, quantomeno, ad probationem).
Non v'è tuttavia chi non veda come, per tale via, il rinvio per relationem di cui all'art. 1392 non già si sarebbe appuntato sulla forma della diffida ad adempiere (che come è noto, va fatta per iscrito) bensì sull'oggetto "mediato" della diffida stessa, vale a dire il contratto da risolversi.
La risposta tuttavia non è così scontata: la questione infatti ruota intorno alla natura di mero atto giuridico (non già negoziale) della diffida. E' il rinvio recettizio di cui all'art.1324 cod.civ. in grado di operare in argomento nel senso di determinare l'applicazione della regola della forma scritta sostituendo al termine "contratto" il termine "mero atto"?

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