Cass. Civ., sez. Unite, n. 12639/2008. Inadempimento del mutuatario, risoluzione del contratto e rate a scadere.

In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 7/1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, I comma, c. c..

Commento

Le S.U. dirimono la questione relativa alla spettanza o meno degli interessi già computati negli importi delle rate a scadere nell'eventualità di risoluzione per inadempimento di mutuo fondiario. Al riguardo è il caso di osservare come il mutuatario già subisca un pregiudizio sostanziale per effetto del metodo di determinazione dell'entità delle rate, per lo più basato sulla capitalizzazione secondo il c.d. sistema francese, in conseguenza del quale, in tutti i casi di estinzione o di rimborso anticipato del prestito, l'importo degli interessi già pagati viene sostanzialmente ad eccedere rispetto alla computazione in base al tasso contrattuale. Ciò premesso, la S.C. ha deciso nel senso che il mutuatario non sia tenuto a corrispondere la quota parte delle rate a scadere da imputare agli interessi, dovendo semplicemente restituire l'importo relativo al capitale.

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