Cass. Civ., sez. Unite, n. 10375/2007. Tutela possessoria contro la condotta della P.A..

Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; ove risulti, invece, sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo, poiché integra una questione di merito - che spetta al giudice provvisto di giurisdizione decidere - se l'azione sia proponibile e la pretesa dell'attore possa essere soddisfatta.

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sí che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, i termini entro i quali devono cominciare e compiersi le espropriazioni ed i lavori, stabiliti dall'art. 13, comma I, l.n. 2359/1865, non hanno eguale rilievo rispetto all'efficacia temporale della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'inosservanza del termine per il compimento della procedura espropriativa non ne determina la decadenza, qualora non sia ancora perento il termine finale per il compimento dell'opera.

Commento

La S.C. ribadisce la spettanza al privato della tutela possessoria in riferimento al comportamento materiale dell'amministrazione che non rinvenga adeguato supporto in un atto provvedimentale discrezionale, ancorchè viziato nel merito.

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