Cass. Civ., sez. Unite, n.18128/2005. Possibilità di ridurre d'ufficio l'importo della clausola penale.

Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'articolo 1384 del Cc, può essere esercitato d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perchè l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

Commento

Le S.U. della Cassazione vengono a comporre un contrasto evidenziatosi in relazione alla latitudine dei poteri officiosi del giudice di riduzione dell'importo della penale prevista dalle parti. Nel senso che tale potere potesse attivarsi ex officio cfr. Cass. 10511/99. Contra, Cass. 10439/98, secondo la quale sarebbe stata comunque indispensabile l'eccezione della parte.
Si badi come la quantificazione della penale possa assumere in concreto particolare delicatezza, con riferimento all'intento delle parti di rafforzare la giuridicizzazione del vincolo. Si palesa così stringente la necessità di una esplicita indicazione nel contratto degli speciali motivi che abbiano indotto le parti alla determinazione del quantum della penale.

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