Cass. Civ., sez. Unite, n.15661/2005. Natura giuridica dell'eccezione relativa alla sussistenza di fatto interruttivo della prescrizione.

Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.

Commento

Il rilievo dell'intervento di un fatto interruttivo della prescrizione si pone diversamente rispetto al rilievo dell'efficacia estintiva connessa al decorso del termine prescrizionale. Quest'ultimo costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, come tale rilevabile unicamente dalla parte. Il primo invece può essere ben rilevato d'ufficio dal giudice innanzi al quale siano prospettati gli elementi di fatto dai quali desumere l'evento interruttivo del termine prescrizionle.

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