Cass. Civ., Sez. Lav., n. 7754/2003. Prova del maggior danno ex II comma art.1224 cod.civ. relativamente all'inadempimento di obbligazione pecuniaria e qualifica soggettiva del creditore..

Ove il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere d’ acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggiore danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all’indisponibilità del credito per effetto dell’inadempimento, dovendosi presumere, in base all’ id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.
L’ apprezzamento in concreto del maggior danno è rimesso al giudice del merito, che può ritenerlo sufficiente al fine della prova del danno differenziale,senza che perciò solo si alteri il principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie che regola l’ adempimento, ma non limita di per sé le conseguenze dell’inadempimento.

Commento

Confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla possibilità di dedurre in via presuntiva impieghi antiinflattivi per il soggetto creditore connotato dalla qualifica soggettiva di imprenditore.

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