Cass. Civ., sez. III, n. 9519/2007. Requisito della forma scritta ad substantiam per la denuntiatio nei contratti agrari.

In materia di contratti agrari, per la comunicazione al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art.8, l. n. 590/1965 e agli artt. 7 e 8, l. n. 817/1971, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta ad substantiam, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale. Infatti, la denuntiatio non va considerata solo come atto negoziale di mera comunicazione ma anche, giusta la lettera della norma, come proposta di alienazione e, quindi, come elemento di una fattispecie traslativa avente a oggetto il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, a pena di nullità, in applicazione dell'art.1350 Cc.

Commento

La pronunzia in esame si contrappone all'orientamento in base al quale, in analogia all'opinione espressa dalla S.C. in tema di prelazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, per la comunicazione di manifestazione di intento negoziale, in omaggio al principio della libertà delle forme, la volontà di esercitare la prelazione potesse essere espressa anche con veicolo differente rispetto allo scritto. Siffatto orientamento si basava sulla qualificazione della denuntiatio non in chiave di proposta contrattuale (Cass. 7768/03), ciò che invece viene affermato con la pronunzia in considerazione.

Aggiungi un commento