Cass. Civ., Sez. III, n. 7997/2005. Risarcimento del danno e nesso di causalità.

L'accertamento del nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso - la cui valutazione in prima istanza deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità e quindi da ogni riferimento al profilo soggettivo della colpa - deve essere compiuto secondo criteri: quello di probabilità scientifica, se esaustivo, quello di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura. Nel caso dell'illecito omissivo detto vaglio deve avvenire secondo un percorso “speculare”, quanto al profilo probabilistico, rispetto a quello commissivo, dovendosi accertare il collegamento evento-comportamento omissivo in termini di probabilità inversa. Solo una volta accertato il nesso di causalità - che deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato - è possibile passare alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito e cioè della sussistenza o meno della colpa dell'agente, la quale potrebbe essere esclusa secondo i criteri di prevedibilità ed evitabilità del danno.

Commento

La pronunzia assume in considerazione il problema del nesso causale nell'ambito delle condotte omissive, tema di speciale difficoltà. Il nucleo del ragionamento si fonda sul concetto di probabilità, intesa come giudizio, sia pure postumo, sul grado di possibile mancata produzione dell'evento lesivo in conseguenza della effettuazione della condotta adempiente.

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