Cass. Civ., Sez. III, n. 6537 del 22 marzo 2011. Responsabilità dell'Ente pubblico proprietario della strada ex art. 2051 cod.civ. per situazioni di pericolo. Irrilevanza del criterio dell'estensione materiale del bene.

L’Anas è responsabile in caso di guard rail pericoloso e deve risarcire chi resta ferito o ucciso in un incidente stradale. La responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. Dunque, per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
L'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può non salutare con favore la pronunzia in esame, che viene a contrastare l'orientamento espresso dalla precedente Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo 2010 n. 5669, in base alla quale la considerazione dell'estensione del bene (nella fattispecie una strada) può condurre ad una valutazione "attenuata" del grado di responsabilità dell'ente nella custodia del bene. Invero come potrebbe mai sostenersi che la controllabilità della strada è tale soltanto se questa è di estensione modesta? Una corretta gestione del sistema viario postula una adeguatezza di mezzi e di strutture alla stessa preposto. Altrimenti tanto varrebbe gettare la spugna subito....
Nella fattispecie l'Anas è stata ritenuta responsabile per il danno cagionato da un guard rail difettoso, la cui mancata manutenzione non era stata provata come ascrivibile ad evento straordinario, imprevedibile perchè improvviso.

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