Cass. Civ., sez. III, n. 6170/2005. Estensione della regola dell'art. 1421 c.c. anche ai giudizi instaurati con azione di risoluzione, annullamento e rescissione.

A norma dell'art. 1421 c.c., il giudice deve rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione, procedendo ad un accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico - giuridico, idoneo a divenire giudicato.

Commento

La pronunzia innova il precedente orientamento restrittivo della S.C., secondo il quale il giudice non avrebbe potuto pronunziare d'ufficio la nullità del contratto se non quando gli fosse stata sottoposta, perlomeno implicitamente, la questione relativa all'operatività del contratto conseguente alla proposizione della domanda volta ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 117/99).

Aggiungi un commento