Cass. Civ., sez. III, n. 6170/2005. Estensione della regola dell'art. 1421 c.c. anche ai giudizi instaurati con azione di risoluzione, annullamento e rescissione.
A norma dell'art. 1421 c.c., il giudice deve rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione, procedendo ad un accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico - giuridico, idoneo a divenire giudicato.