Cass. Civ., Sez. III, n. 6017 del 15 marzo 2011. Criteri per il computo del biennio di coltivazione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione e riscatto

Ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7,comma I, della l. n. 817/1971, costituisce condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, sempre che sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia chiarisce la portata del requisito del biennio di cui all'art.7 della legge 817/1971 ai fini della possibilità di fruire della prelazione legale in favore del coltivatore diretto. Da rilevare come il detto termine fosse un tempo previsto nella misura doppia di quattro anni (cfr. l'originario art.8 della legge 590/1965), ridotto a due per effetto della legge del 1971.

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