Cass. Civ., Sez. III, n. 6017 del 15 marzo 2011. Criteri per il computo del biennio di coltivazione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione e riscatto
Ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7,comma I, della l. n. 817/1971, costituisce condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, sempre che sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione.