Cass. Civ., Sez. III, n. 5438/2006. Sale and lease back e divieto del patto commissorio.

Lo schema contrattuale del lease back è astrattamente valido, in quanto contratto di impresa socialmente tipico. Sussiste, comunque, la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia e, quindi, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'articolo 2744 del Cc (pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità ai sensi dell'articolo 1344 in relazione all'articolo 1418 del cc). Al riguardo, gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre: a) presenza di una situazione di credito e debito tra la finanziaria (concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; b) difficoltà economiche della venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; c) sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto. Unicamente il concorso delle suddette condizioni vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back sia stato impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge

Commento

Ancora una pronunzia in tema di sale and lease back utilizzato in frode alla legge, vale a dire in chiave di aggiramento del divieto di cui all'art.2744 cod.civ.. La pronunzia (che può idealmente essere collegata alla precedente Cass. Civ. Sez.III, 13580/04) si segnala per l'elaborazione di un triplice criterio ermeneutico alla cui stregua valutare la liceità dell'opeazione negoziale.

Aggiungi un commento