Cass. Civ., sez. III, n. 4604/2008. Aliud pro alio o mancanza di qualità? Applicabilità del limite della spettanza degli interessi e restituzione del bene.

La vendita di un dipinto certificato ma non autentico identifica ipotesi di vendita di aliud pro alio.

In caso di risoluzione di un contratto di compravendita, a seguito dell'accertamento della ricorrenza di "aliud pro alio" (nella specie, un dipinto d'autore rivelatosi non autentico), il venditore è tenuto a restituire, oltre alle somme ricevute, anche gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall'acquirente, senza che tale obbligo possa considerarsi neutralizzato dal godimento del bene ricevuto dal compratore.

Commento

La pronunzia esplora il delicato discrimine tra mancanza delle qualità promesse e aliud pro alio. La differenza conta non tanto per l'identificazione del rimedio, comunque identificabile nella risoluzione del contratto, quanto per la brevità dei termini decadenziali e prescrizionali che contrassegnano, ai sensi degli artt. 1495, 1497 cod.civ. la disciplina dei meri vizi.

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