Cass. Civ., sez. III, n. 4208/2007. Ancora sulla nozione di "consumatore" ai fini della tutela di cui agli artt.1469 bis.cod.civ..

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto. per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Affinchè ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.

Commento

La pronunzia si riferisce alla disciplina di cui agli artt. 1469 bis. e ss. cod.civ. novellata in esito all'introduzione del Codice del consumo (d. lgs. 2005 n.206), il cui art.3 si occupa della definizione della qualifica soggettiva di "consumatore".

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