Cass. Civ., Sez. III, n. 3455 dell’11 febbraio 2011. Ai fini della prelazione agraria del confinante occorre che il coltivatore sia titolare di un fondo che possa definirsi "coltivato" e non di un immobile qualsiasi.

In tema di disciplina dei rapporti agrari, il diritto di prelazione non spetta a chi sia proprietario di una casa di civile abitazione con annessi aia, stalla e piccolo orto confinante col fondo oggetto di compravendita, trattandosi di immobile inidoneo a configurare un "terreno coltivato", caratteristica quest'ultima a cui la legge subordina il sorgere, a favore del confinante, del predetto diritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile la pronunzia della S.C., ispirata alla ratio della disposizione di cui all'art. 7 della Legge n. 817 del 1971, consistente nella preferenza che deve essere accordata nella vendita del terreno agricolo a colui che, essendo confinante, eserciti l'attività di coltivazione sul fondo finitimo.

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