Cass. Civ., Sez. III, n. 3455 dell’11 febbraio 2011. Ai fini della prelazione agraria del confinante occorre che il coltivatore sia titolare di un fondo che possa definirsi "coltivato" e non di un immobile qualsiasi.
In tema di disciplina dei rapporti agrari, il diritto di prelazione non spetta a chi sia proprietario di una casa di civile abitazione con annessi aia, stalla e piccolo orto confinante col fondo oggetto di compravendita, trattandosi di immobile inidoneo a configurare un "terreno coltivato", caratteristica quest'ultima a cui la legge subordina il sorgere, a favore del confinante, del predetto diritto.