Cass. Civ., Sez. III, n. 292 del 10 gennaio 2011. Furto in appartamento e responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di ponteggi che hanno agevolato la commissione del fatto lesivo.

Del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 c.c., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati.

Commento

(di Daniele Minussi)
La responsabilità per illecito extracontrattuale può sussistere anche in riferimento a quelle condotte meramente omissive che agevolino una condotta illecita altrui (come quella del ladro). Ciò premesso, la pronunzia si segnala per la ritenuta sussistenza del nesso causale tra comportamento omissivo ed evento lesivo, quest'ultimo concretatasi nell'azione di un terzo, vale a dire un soggetto differente da quello reputato responsabile ex art. 2043 cod.civ..
Cosa dire dell'orientamente giurisprudenziale secondo il quale occorrerebbe, ai fini della responsabilità per colpa omissiva, la sussistenza di un preciso obbligo di evitare il danno?

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