Cass. Civ., sez. III, n. 27948/2008. Esclusione della necessità di denuncia a carico del committente nel caso di riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore.

In tema di appalto, il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'art. 1667, comma II, c.c. rende non necessaria la denuncia prescritta a pena di decadenza a carico del committente, non deve essere accompagnata anche dall'ammissione di responsabilità da parte dell'appaltatore. Pertanto, la denuncia è superflua anche quando l'appaltatore, pur riconoscendo l'esistenza obiettiva dei vizi e/o difetti lamentati, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere.

Commento

Riconoscimento dell'esistenza del vizio dell'opera e impegno all'eliminazione del vizio stesso (dichiarazione nella quale è per lo più insito il riconoscimento della responsabilità da parte dell'appaltatore) sono fattori distinti. E' sufficiente il primo a determinare l'inutilità della denunzia che, ai sensi dell'art.1667 cod.civ., impedisce la decadenza biennale prevista dalla norma.

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