Cass. Civ., sez. III, n. 26985/2007. Sul diritto di prelazione e sulla comunicazione della proposta di alienazione incompleta.

In tema di prelazione agraria, l'incompletezza della comunicazione della proposta di alienazione (nella specie, per mancata indicazione del prezzo per le singole quote condotte in affitto dai vari conduttori, prezzo comunque facilmente conoscibile, essendo stato indicato il prezzo unitario per ciascuna pertica) da parte del proprietario concedente al coltivatore diretto non ne comporta l'invalidità né l'inefficacia ove quest'ultimo abbia manifestato, senza riserve, la volontà di avvalersi del diritto di prelazione, atteso che le formalità prescritte dalla legge per la notificazione della proposta di alienazione sono dettate nell'esclusivo interesse del coltivatore diretto per consentirgli l'esercizio del diritto. Ne consegue, in tal caso, l'obbligo per il coltivatore del versamento del prezzo di acquisto entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della l.n. 590/1965 e non nel termine di cui al secondo comma dell'art. unico della legge n. 2/1979, che riguarda il versamento del prezzo nell'ipotesi di riscatto, e, in caso di omesso versamento del prezzo entro il precisato termine, la decadenza del conduttore dal diritto di prelazione.

Commento

Il procedimento che conduce all'esercizio della prelazione agraria consta di più fasi tra loro indipendenti. Non è pertanto possibile far leva sulla difettosità della condotta del proprietario concedente tenuto ad effettuare la comunicazione (comportamento ambientato nella prima fase della sequenza procedimentale) per escludere la decadenza dal diritto del prelazionario a cagione della susseguente difettosità della di lui condotta collegata al mancato versamento del prezzo entro i termini di legge (comportamento riconducibile alla seconda fase).

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